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Quote srl spa in vendita

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Prerogative tipiche delle società per azioni estese alle srl

Cogefim descrive come da aprile 2017 le pmi in forma di srl possano accedere al crowfunding e utilizzare istituti tipici delle Spa.

L’art.57, comma 1 del dl n.50 del 24 aprile 2017 ha ampliato in modo esponenziale le possibilità delle pmi costituite in forma di srl, estendendo loro le prerogative fin’ora concesse solo alle spa e alle pmi innovative.
Tra le concessioni spiccano particolarmente l’accessibilità al crowdfunding e la fruibilità degli istituti tipici delle spa.
Rientra nella definizione di piccola media impresa qualunque società di capitali che non risulti “grande”. Più nello specifico sono 3 i parametri che definiscono le dimensioni di un’impresa e sono: il numero degli occupati annui (che devono essere meno di 250, sia che essi siano a tempo indeterminato sia che essi abbiano un contratto a tempo determinato); il fatturato annuo (che deve essere inferiore a 50 milioni); il totale dell’attivo patrimoniale (che non deve essere superiore al 43 milioni). La seconda e la terza misura sopra indicate sono da intendersi l’una l’alternativa dell’altra, dunque una pmi per essere considerata tale non deve superare i 250 dipendenti e non deve superare uno dei due limiti di bilancio indicati al punto due e al punto tre.
Con il decreto legislativo 50/201 diverse norme valide per le pmi, relative alla deroga del diritto societario, vengono estese alle pmi in forma di srl. Quelle principali sono 3: crowdfunding, categorie di quote e operazioni sulle quote.
Per quanto riguarda il crowdfunding, l’art.57 del dl n.50 prevede che venga consentito alle srl (pmi) di ottenere finanziamenti pubblici, concessione prima riservata solo ai progetti imprenditoriali innovativi. È stato adottato il modello dell’equity based che garantisce al finanziatore, in cambio dell’investimento fatto, di partecipare al capitale sociale dell’impresa, diventandone un socio effettivo.
L’obiettivo di questa scelta legislativa è di facilitare il finanziamento autonomo delle pmi cosi da evita di sgravare sullo stato o sulle banche.
Relativamente alle categorie di quote, il decreto in questione concerne la possibilità che l’atto costitutivo della srl (pmi) possa creare categorie di quote aventi diversi diritti, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo c.c. Questo implica che potrebbero crearsi: quote con partecipazione al capitale non proporzionale agli utili o alle perdite; postergate nelle perdite e privilegiate in sede di liquidazione. 
Infine, relativamente al terzo punto, la legge in questione si pone come correzione dell’art. 2474c.c., in base al quale alle srl non è concesso acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie nè tanto meno di accordare prestiti per il loro acquisto. Il fine di tale proibizione era quello di evitare che l’acquisizione di partecipazioni proprie da parte della società comportasse l’estinzione per confusione dei ruoli di debitore e creditore. Grazie all’art.57 del dl n.50, oggi, il limite appena descritto non trova più applicazione effettiva.

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